NOZIONE DI MUNIZIONE

 

La nuova norma Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
G.U. n. 288 del 10/12/2010 prevede quanto segue:
 “ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:

d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco.

Sono «munizioni» tutti quei congegni destinati a provocare l'espulsione dall'arma da sparo di uno o più oggetti (proiettili) sì da realizzare la potenzialità offensiva dell'arma.

NON sono «munizioni per armi comuni da sparo» ma MUNIZIONI DA GUERRA (cui ne è vietata la detenzione) tutte quelle munizioni a palla costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, a emissione di gas o autopropellenti; infine non possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, nonchè espansive(*) e ne è vitata la detenzione e la produzione da parte dei privati eccettuate le cartucce a rilascio di sostanze e strumenti e/o narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia: per l'uso di queste ultime munizioni deve essere rilasciata apposita licenza del Questore (art. 2, 4° comma, L. 110/1975).

Munizione è l'insieme degli oggetti e sostanze che servono a produrre una cartuccia e a far si che funzioni, quindi polvere da sparo, innesco, bossolo e proiettile intimamente assemblati.

Munizione a salve: si tratta di cartucce che non hanno proiettile ma solo una carica di polvere. Esse non devono essere denunciate solo se non sono utilizzabili nelle armi a fuoco (es: cartucce per pistole sparachiodi).

Munizione antisommossa: si tratta di cartucce che utilizzano proiettili in materiale non rigido e quindi pressochè non letali. Devono essere denunciate come ogni altra munizione carica.

(*) Le munizioni espansive (con proiettile espansivo o con foro apicale) sono esclusivamente utilizzabili in ambito venatorio o sportivo.